di Federica di Fabio
1) Svolgo l’attività di allenatore in palestra, sono un lavoratore sportivo?
Sì, con la riforma introdotta dal Dlgs 36/21, è’ lavoratore sportivo l’atleta, il preparatore atletico, il direttore di gara, il direttore tecnico, nonchè l’allenatore che svolga la propria attività sportiva dietro corrispettivo per un ente riconosciuto ed affiliato presso una federazione o ente di promozione sportiva.
Non sono considerati invece lavoratori sportivi coloro che nella palestra ricoprono ruoli amministrativi o gestionali (es: segreteria), o coloro che sono iscritti in un apposito albo professionale (es: medico sportivo) o possiedono una qualifica professionale (es: fisioterapista o nutrizionista).
2) L’associazione presso cui lavoro può farmi un contratto di collaborazione continuata e periodica o deve assumermi con contratto di lavoro di tipo subordinato?
Il Dlgs 36/21 consente alle associazioni ed alle società sportive di scegliere la tipologia contrattuale che ritengono più adatta alle proprie esigenze. Per tali ragioni le palestre possono assumere allenatori con i c.d. co.co.co
Anzi, di norma si presume l’esistenza di un contratto di co.co.co quando:
a) la durata della prestazione sportiva, pur avendo carattere continuativo, non supera le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
b) la prestazione sportiva risulta coordinata sotto il profilo tecnico-sportivo, come previsto dai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici.
Se la società/associazione sportiva decide di stipulare un contratto di lavoro subordinato, al contratto si applicheranno le medesime norme del contratto di lavoro di cui all’art 2094 c.c., fatte salve alcune eccezioni, quali, ad esempio le norme sugli impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo; gli accertamenti sanitari; il licenziamento; la riduzione del personale; le mansioni e il trasferimento da un’unità produttiva ad un’altra ; le disposizioni sulle sanzioni disciplinari; le disposizioni sul lavoro a tempo determinato.
Per gli atleti giovani è previsto un contratto di apprendistato per favorire la valorizzazione non solo sportiva ma anche culturale-sociale, i giovani atleti che abbiano compiuto 14 anni.
All’interno dell’apprendistato si distinguono diversi livelli.
E’ altresì possibile per l’associazione sportiva ricorrere alle prestazioni occasionali di lavoro, regolate sia con riferimento al rapporto di lavoro autonomo occasionale (art. 2222 cod. civ.) sia al contratto di prestazioni occasionali (PrestO ex art. 54-bis, D.L. n. 50/2017 conv., con modificazioni, dalla L. n. 96/2017).
3) a chi spetta registrare il contratto e le sue modifiche?
La registrazione del contratto è onere dell’associazione/società sportiva , la quale dovrà trasmettere telematicamente le comunicazioni obbligatorie di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro entro 30 gg dalla modifica contrattuale al centro per l’impiego presso Sport e Salute.
4) il termine massimo del contratto di lavoro subordinato è di 5 anni?
No il c.d decreto sport del 2025 ha modificato l’art 26 co 2 del Dlgs 36/21 che oggi prevede che Il contratto di lavoro subordinato sportivo può contenere l’apposizione di un termine finale non superiore a otto anni dalla data di inizio del rapporto.
5) In qualità di lavoratore sportivo ho diritto alla pensione, alla maternità, alla malattia e alla tutela infortunistica?
Sì certo. il lavoratore sportivo ha diritto a tutela previdenziale ed assistenziale e più precisamente:
I lavoratori sportivi con rapporto di lavoro subordinato, sia professionisti che dilettanti, sono iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi gestito dall’Inps
I lavoratori sportivi dilettanti hanno diritto:
- all’assicurazione previdenziale e assistenziale, con iscrizione alla Gestione separata Inps al superamento dell’importo di compensi pari a 5.000 euro annui;
- all’assicurazione Inail contro gli infortuni ((art. 51, L. n. 289/2022).
per i lavoratori subordinati sportivi si applica la NASpI. Per accedervi è necessario aver perso involontariamente il lavoro e possedere specifici requisiti di contribuzione, vale a dire almeno un mese di contribuzione accreditato tra il 1° gennaio dell’anno precedente la fine del lavoro e l’evento di cessazione; aver percepito compensi sportivi superiori alla soglia di esenzione di €5.000 annui
I lavoratori sportivi professionisti, titolari di una co.co.co, sono assicurati (IVS) al Fondo Pensione Lavoratori Sportivi (FPSP) gestito dall’Inps.
I lavoratori sportivi dilettanti, titolari di una co.co.co, sono assicurati alla Gestione separata ex art. 2, c. 26, L. n. 335/1995.
I lavoratori sportivi dilettanti co.co.co., possono accedere alla prestazione DIS-COLL in presenza dei seguenti requisiti:
a) stato di disoccupazione;
b) versamento di 1 mese di contribuzione in Gestione separata nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.
L’indennità DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un periodo pari ai mesi o frazioni di essi di durata del rapporto o dei rapporti di collaborazione presenti nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento. La prestazione non può comunque superare i 12 mesi.
La domanda per ottenere l’indennità DIS-COLL può essere presentata direttamente contattando l”Inps oppure tramite enti di patronato.
Per tutte le tipologie di apprendistato poi si applicano le disposizioni per:
- la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva;
- l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS);
- la malattia, l’infortunio, la gravidanza, la maternità, la genitorialità e la disoccupazione involontaria;
- l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- gli assegni per il nucleo familiare;
- la NASpI;
- il lavoro minorile.
Tutti gli apprendisti sono assicurati al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) e non al Fondo previdenziale degli sportivi professionisti (FPSP).
Diverso è il caso dei prestatori di lavoro occasionale rientranti nell’ambito dell’art. 54-bis D.L. n. 50/2017. Questi ultimi sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non sono invece tutelati dall’assicurazione obbligatoria Inail i lavoratori autonomi occasionali.
Sono interamente a carico dell’utilizzatore sia la contribuzione previdenziale alla Gestione separata Inps (33% del compenso), sia il premio di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali Inail (3,5% del compenso).