Il Dlgs 36/21 consente alle associazioni ed alle soscietà sportive di scegliere la tipologia contrattuale che ritengono più adatta alle proprie esigenze. Per tali ragioni le palestre possono assumere allenatori con i c.d. co.co.co
Anzi, di norma si presume l’esistenza di un contratto di co.co.co quando:
a) la durata della prestazione sportiva, pur avendo carattere continuativo, non supera le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
b) la prestazione sportiva risulta coordinata sotto il profilo tecnico-sportivo, come previsto dai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici.
Se la società/associazione sportiva decide di stipulare un contratto di lavoro subordinato, al contratto si applicheranno le medesime norme del contratto di lavoro di cui all’art 2094 c.c., fatte salve alcune eccezioni, quali, ad esempio le norme sugli impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo; gli accertamenti sanitari; il licenziamento; la riduzione del personale; le mansioni e il trasferimento da un’unità produttiva ad un’altra ; le disposizioni sulle sanzioni disciplinari; le disposizioni sul lavoro a tempo determinato.
Per gli atleti giovani è previsto un contratto di apprendistato per favorire la valorizzazione non solo sportiva ma anche culturale-sociale, i giovani atleti che abbiano compiuto 14 anni.
All’interno dell’apprendistato si distinguono diversi livelli.
E’ altresì possibile per l’associazione sportiva ricorrere alle prestazioni occasionali di lavoro, regolate sia con riferimento al rapporto di lavoro autonomo occasionale (art. 2222 cod. civ.) sia al contratto di prestazioni occasionali (PrestO ex art. 54-bis, D.L. n. 50/2017 conv., con modificazioni, dalla L. n. 96/2017).
A chi spetta registrare il contratto e le sue modifiche?
La registrazione del contratto è onere dell’associazione/società sportiva , la quale dovrà trasmettere telematicamente le comunicazioni obbligatorie di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro entro 30 gg dalla modifica contrattuale al centro per l’impiego presso Sport e Salute.
Federica di Fabio
